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Glossario del Welfare (A-E)


Una selezione delle definizioni trovate sul
sito del
Ministero del Welfare
 *




Glossario del Welfare









Accesso al credito

Il Ministero ha promosso la realizzazione di un progetto cofinanziato
dalla Commissione Europea sull'accesso al credito ed ai servizi bancari da parte di immigrati
imprenditori. Il progetto si inserisce nell'ambito del Programma di azione comunitario
di lotta alla discriminazione 2001-2006 dell'Unione europea. L'obiettivo è di promuovere
la diffusione di nuovi strumenti di accesso al credito, anche alla luce di buone prassi già
sperimentate negli altri Stati dell'Unione europea, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione
nei confronti degli immigrati.




Accordi di programma

Obiettivo principale degli Accordi di programma è dar vita a progetti
sperimentali e percorsi innovativi che facilitino l'integrazione degli immigrati non
comunitari regolarmente presenti nel nostro Paese, al fine di individuare buone pratiche
da diffondere sul territorio. Gli Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e da molte
Regioni, sono stati finanziati dal Fondo per le politiche migratorie, oggi confluito nel
Fondo nazionale per le politiche sociali. Ogni accordo prevede diverse aree di intervento,
considerate prioritarie: la promozione dei programmi di alfabetizzazione, formazione e
informazione; il sostegno all'accesso all'alloggio; lo sviluppo della funzione del mediatore
culturale e di servizi integrati in rete; la promozione e il riconoscimento dei diritti dei cittadini
extracomunitari.




Accreditamento delle sedi formative

L'accreditamento delle sedi formative e orientative ha
come obiettivo quello di assicurare agli utenti la qualità del servizio formativo e di garantire
le pubbliche amministrazioni circa l'affidabilità gestionale degli attuatori. Con l'accreditamento,
le pubbliche amministrazioni (Regioni e Province Autonome) riconoscono ad
un potenziale soggetto la possibilità di proporre e gestire interventi, dopo averne verificato
il possesso dei requisiti secondo standard predefiniti, individuati dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I soggetti responsabili
dell'accreditamento sono tenuti a valutare la capacità gestionale e quella logistica, la
situazione economica, la disponibilità di competenze professionali, i livelli di efficacia e di
efficienza in attività pregresse, le interrelazioni maturate con il sistema sociale e quello
produttivo presenti sul territorio.




Affidamento familiare

Qualsiasi minore, italiano o straniero, fino ad una età di 17 anni,
temporaneamente privo di un adeguato ambiente familiare, può essere affidato ad un'altra
famiglia, a coppie con o senza figli, sposate o conviventi e senza vincoli di età rispetto
al bambino affidato, ad un singolo o ad una comunità di tipo familiare, che possano assicurare
mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive. L'affidamento ha carattere
di temporaneità (può durare al massimo due anni, prorogabili dal Tribunale) e prevede
il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, al fine di permettere il rientro
del minore. Gli aspiranti affidatari possono rivolgersi ai servizi sociali, centri affido e associazioni
familiari. Il percorso è curato dal servizio sociale dell'ente locale e diventa esecutivo
con l'intervento dell'autorità giudiziaria competente. La normativa vigente (L.
n.149/91) prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con
misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.




Agenzie per il lavoro

Le Agenzie per il lavoro sono soggetti in possesso di autorizzazione
dello Stato che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. È inoltre previsto un
processo di accreditamento da parte delle Regioni che consente alle Agenzie di operare a
livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l'impiego. Le Agenzie per il Lavoro
che vengono autorizzate o accreditate devono essere iscritte a un apposito Albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Albo, dotato di un motore di ricerca,
è suddiviso in cinque sezioni: una per ogni tipo di attività che può essere svolta. L'obiettivo
è quello di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti che garantiscano
la trasparenza del mercato e offrano nuove opportunità di inserimento professionale ai
disoccupati e a coloro che sono in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento
alle fasce deboli.




Albo informatico delle Agenzie per il lavoro

È il registro elettronico in cui sono iscritte le
Agenzie per il lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale
del mercato del lavoro - è incaricato di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande
di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di
iscrizione.




Allargamento

Dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione europea dieci nuovi
Stati: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di
Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca. Il Trattato di adesione
dei nuovi Stati membri dell'UE prevede, salvo che per Cipro e Malta, un regime transitorio,
trascorso il quale si applicherà l'acquis comunitario (l'insieme dei diritti e obblighi
che vincolano gli Stati dell'Unione europea), anche ai nuovi cittadini europei. Durante il
periodo transitorio, gli attuali Stati membri dell'UE possono applicare ai lavoratori neocomunitari
alcune misure restrittive. Il regime transitorio può durare complessivamente sette
anni e si articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate, di due, tre e due anni. Le
diverse fasi previste permettono di adottare un criterio di gradualità, che possa consentire
il passaggio progressivo dei nuovi Stati membri alla piena applicazione del diritto
comunitario.




Ammortizzatori sociali

L'espressione ammortizzatori sociali include una serie di misure,
molto diverse tra loro, che hanno la finalità di offrire strumenti di sostegno e di tutela al
reddito per quei lavoratori che, per vari motivi non soggettivi, si trovano a dover affrontare
periodi più o meno lunghi di sospensione parziale o totale dal lavoro, o ad essere anticipatamente
espulsi dal sistema produttivo prima di accedere alla pensione. Tra le principali
forme di ammortizzatori troviamo la cassa integrazione guadagni straordinaria, la
mobilità ordinaria e la mobilità finalizzata al pensionamento, i contratti di solidarietà, l'indennità
di disoccupazione ordinaria, i lavori socialmente utili.




Appalto

È un contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore
(appaltatore) di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
L'imprenditore (appaltatore), per compiere l'opera o il servizio commissionati, deve: a)
organizzare i mezzi necessari (dirige i lavoratori alle proprie dipendenze senza che il committente
possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso; b) assumere
il rischio d'impresa (risponde del risultato finale davanti al committente). Gli elementi
che distinguono il contratto d'appalto dalla somministrazione sono l'organizzazione
dei mezzi necessari e l'assunzione dei rischi d'impresa.




Apprendistato

L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di
lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, garantisce all'apprendista una
formazione professionale. La legge individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:


  • apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente
    di conseguire una qualifica professionale e favorisce l'entrata nel mondo del lavoro
    dei più giovani;
  • apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso
    una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  • apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che
    consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta
    formazione e per la specializzazione tecnica superiore.




Assegni di maternità

Gli assegni di maternità sono una misura di sostegno economico alla
maternità. Rientrano tra le misure di aiuto finanziario finalizzate al miglioramento delle
condizioni di vita del nucleo familiare e di sostegno alla povertà. Dal Fondo nazionale per
le politiche sociali proviene lo stanziamento di fondi che, attraverso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, vengono trasferiti all'Inps, che li eroga. La legge prevede due
diverse ipotesi: gli assegni di cui all'art. 49 della L. n. 448/1999, destinati alle donne residenti,
italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno, con specifica situazione
previdenziale o assicurativa, per le quali sono stati versati in periodi recenti contributi
previdenziali per la maternità, per ogni figlio o bambino ricevuto in adozione o in
affidamento preadottivo. L'assegno è concesso ed erogato dall'Inps. Gli assegni di maternità
per le madri non lavoratrici di cui all'art. 66 della legge n.448/1998, destinati alle cittadine
italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non
beneficiano di un trattamento previdenziale della indennità di maternità, per ogni figlio o
bambino ricevuto in adozione o in affidamento preadottivo, se il reddito familiare è pari
o inferiore al valore ISE.




Associazione di promozione sociale

La figura dell'associazione di promozione sociale è
stata introdotta dalla legge n. 383/2000. Tale norma inquadra le associazioni che operano
sul territorio nazionale, regionale o provinciale per fini di utilità sociale. Per queste associazioni
la legge prevede una responsabilità sussidiaria, e non solidale, dei soggetti che
abbiano assunto obbligazioni, in nome e per conto dell'associazione, nei confronti dei
terzi creditori. A differenza delle associazioni di volontariato le associazioni di promozione
sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dagli associati), possono, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. La norma
contempla, infine, l'iscrizione in appositi registri di queste associazioni, non solo su base
regionale e provinciale (come accade per il volontariato), ma anche su base nazionale. A
livello nazionale il registro è stato recentemente istituito con il Decreto Ministeriale n. 471
del 14/11/2001.




Associazione di volontariato

L'associazione di volontariato è composta unicamente da soci
volontari che prestano il proprio apporto all'associazione in modo assolutamente gratuito,
cioè senza percepire alcun tipo di retribuzione, nemmeno per via indiretta. La legge n.
266/91 disciplina le attività di volontariato, riconoscendone il valore sociale e la funzione e
promuovendone lo sviluppo. Tali attività devono essere svolte attraverso organizzazioni in
possesso di peculiari requisiti espressamente previsti nello Statuto, quali l'assenza di fini di
lucro, anche indiretto, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. La presenza di questi requisiti
consente l'iscrizione dell'associazione nei registri istituiti presso le Regioni e le Province.
L'iscrizione nei registri, a sua volta, rende l'associazione titolare della legislazione di
favore, ossia l'accesso ai contributi pubblici, la possibilità di stipulare convenzioni e di
beneficiare di agevolazioni fiscali.




Associazionismo sociale

Il Ministero - Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo
e le formazioni sociali - finanzia attività di ampio respiro su vari settori di utilità
sociale. Tali attività sono realizzate attraverso progetti proposti dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel Registro Nazionale tenuto presso il Ministero. I progetti sono
valutati dall' Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo Sociale che ha anche il compito
di diffonderne la conoscenza in Italia. Attraverso tale formula di intervento, il Ministero
promuove una vasta gamma di attività socialmente utili, largamente fruibili, nonché riconducibili
sostanzialmente a tre principali ambiti: sociale, civile e culturale.




Attività di intermediazione

Consiste nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene realizzata
mediante raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una
banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione
su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione
ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.




Attività di ricerca e selezione del personale

Consiste nel ricercare e individuare il lavoratore
più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività,
quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca
delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione
dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento.




Attività di somministrazione

Consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori)
la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore
è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione,
ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della
propria attività.




Attività di supporto alla collocazione professionale

Consiste nel ricollocare nel mercato un
lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su specifico incarico del committente, anche in
base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e
di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento
nello svolgimento della nuova attività.




Azioni di sistema

Le Azioni di sistema realizzate con il cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo mirano a supportare la modernizzazione e l'innovazione dei sistemi della formazione
e dell'occupazione, attraverso interventi coordinati a livello nazionale, con l'obiettivo
di favorire in tutto il territorio nazionale livelli standard di qualità e di garantire al
tempo stesso il rispetto delle specificità territoriali. Le Azioni di sistema cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
definite nel Programma Operativo Nazionale "Azioni di sistema" per l'Obiettivo 3 e nella
misura II.1 del Programma Operativo Nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" per
l'Obiettivo 1.




Borsa continua nazionale del lavoro

La Borsa continua nazionale del lavoro è un sistema
informativo, basato su una rete di nodi regionali, a cui è possibile accedere liberamente
tramite internet. È un sistema informativo aperto, finalizzato a rendere efficiente e trasparente
il mercato del lavoro e a favorire il libero incontro tra la domanda e l'offerta di
lavoro. I cittadini occupati e disoccupati possono aderire a offerte specifiche e inserire
direttamente e senza necessità di intermediari la propria candidatura. Le imprese o i datori
di lavoro possono pubblicare direttamente la propria richiesta di personale; gli operatori
pubblici e privati autorizzati o accreditati hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua
nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori e a quelle
rese dalle imprese. I cittadini e i datori di lavoro possono accedere ai servizi della borsa
in modo autonomo o attraverso un operatore, e scegliere su quale livello territoriale (provinciale,
regionale o nazionale) esporre la propria candidatura o offerta di lavoro. I cittadini
possono inoltre decidere se rendere visibili le informazioni personali. Tutte le operazioni
di incrocio tra domanda e offerta sono sottoposte a una procedura informatica di
identificazione. Infatti la consultazione della bacheca annunci delle offerte di lavoro è
libera, mentre invece è necessario identificarsi con una procedura informatica ad hoc se si
vuole rispondere ad una di esse.




Casellario delle posizioni previdenziali attive

Il casellario delle posizioni previdenziali attive,
istituito presso l'Inps, è una infrastruttura condivisa tra tutte le amministrazioni dello
Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il casellario
cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative
alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di previdenza e assistenza obbligatorie
e gestisce l'anagrafe generale delle posizioni previdenziali attive. L'unità di rilevazione è il soggetto,
identificato dal proprio codice fiscale, iscritto presso almeno uno degli
Enti del sistema pensionistico obbligatorio. Attraverso il casellario sarà possibile l'emissione
dell'estratto conto contributivo (integrato nel caso di più enti); la certificazione dei
diritti pensionistici maturati; l'effettuazione, in tempi brevi, di ricongiunzioni; l'applicazione
dell'istituto della totalizzazione. Comporterà, per gli enti previdenziali, la semplificazione
dei processi produttivi e minori costi e il miglioramento delle proiezioni attuariali e
delle previsioni di spesa previdenziale.




Cassa integrazione

Tra i più importanti ammortizzatori sociali italiani, la Cassa Integrazione
è un intervento di sostegno per lavoratori e aziende in difficoltà. La cassa integrazione
guadagni ordinaria (CIGO) interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio
dell'industria (escluso l'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti, del settore
edile e dell'agricoltura (per eventi metereologici). L'ente competente in materia di CIGO è
l'INPS. La cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) è concessa nei casi di crisi,
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, procedure concorsuali, alle
imprese industriali con più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50, e alle aziende
dell'editoria. Entrambi gli istituti garantiscono ai lavoratori messi in cassa integrazione,
cioè temporaneamente sospesi dal lavoro, un sostegno al reddito.




Centri di servizio per il volontariato

Nati in attuazione della Legge quadro sul volontariato
n. 266/1991 e finanziati attraverso fondi speciali istituiti presso le Regioni, i centri di servizio
per il volontariato hanno lo scopo di sostenere e qualificare le attività di volontariato.
A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni
di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. L'articolo 4 del Decreto
del Ministero del Tesoro dell'8 Ottobre 1997 definisce le attività dei Centri di Servizio, i
quali approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione
di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; offrono
consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione
di specifiche attività; assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti
degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; offrono informazioni, notizie,
documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.




Centri per l'impiego

I Centri per l'impiego operano a livello provinciale secondo gli indirizzi
dettati dalle Regioni. Hanno l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati
al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda
e l'offerta di lavoro. I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori
e alle imprese: accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro,
preselezione, consulenza alle imprese, assistenza a persone disabili o svantaggiate.




Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Istituito con la
legge n. 451/97, il Centro svolge funzioni di supporto al Ministero per la realizzazione di
studi e approfondimenti in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
anche attraverso il monitoraggio della normativa nazionale e internazionale di
settore, l'attività di ricerca, di raccolta e di analisi. Monitora lo stato di attuazione della legge 285/97
(Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), rilevando le buone pratiche
attuate e sviluppando la banca dati delle esperienze promosse a livello locale con i
suoi fondi. Coadiuva il Ministero nella predisposizione della relazione sullo stato di attuazione
della legge stessa, che viene presentata al Parlamento ogni anno. Il Centro esplica
attività di supporto all'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza, anche attraverso
la formulazione di proposte di progetti pilota e con analisi sulle conseguenze introdotte
nel settore da nuove leggi.




Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento

Il Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento,
promosso dalla Commissione Europea, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dal MIUR, è funzionalmente collocato all'interno dell'Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci
(vai a Programma Leonardo da Vinci),
situata presso l'Isfol. Il Centro Risorse supporta e
favorisce la mobilità per motivi di studio e lavoro all'interno dell'Unione europea e sostiene
lo sviluppo di un'ottica europea dell'orientamento all'interno del contesto nazionale, attraverso
l'elaborazione di materiali informativi sulle opportunità di studio, formazione e lavoro
a livello nazionale e transnazionale; la diffusione dell'informazione sui servizi di orientamento
all'interno dei Paesi dell'Unione europea e di quelli di nuovo ingresso; il confronto e
la sperimentazione di modelli ed esperienze innovative nel campo dell'orientamento scolastico
e professionale; la formazione degli operatori di orientamento; la ricerca, la promozione
e il monitoraggio nell'ambito delle metodologie e dei sistemi informativi per l'orientamento.
L'attività del Centro Risorse è rivolta in particolare ad operatori dei servizi per l'orientamento,
la formazione e il lavoro, nonché ad insegnanti e formatori. Il sito del Centro,
www.centrorisorse.org,
è rivolto sia ad utenti che ad operatori del settore ed offre, in percorsi
strutturati, tutti i contenuti dei prodotti informativi realizzati.




Certificazione dei contratti

La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare
che il contratto che si vuole sottoscrivere ha i requisiti di forma e contenuto richiesti
dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di
entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso
in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Possono essere oggetto di
certificazione tutti i contratti di lavoro. La certificazione può anche riguardare gli atti di
rinuncia e gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore (rinunce e transazioni) e il regolamento
interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori.
Le commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente
istituite presso gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro
nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale; le Direzioni Provinciali del
Lavoro (DPL); le province; le università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.




Cittadini extracomunitari

È il termine usato nella maggior parte dei documenti ufficiali per
indicare cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, inclusi quelli dei paesi candidati
ad entrarvi. Altre volte si usano le formule "cittadini extra UE" o "immigrati non comunitari".
61
Cittadini neocomunitari Sono neocomunitari i cittadini dei dieci nuovi Stati che dal 1° maggio
2004 sono entrati a far parte dell'Unione europea: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di
Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica
Slovacca. Analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti allargamenti, il
Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla Unione prevede, salvo che per Cipro e Malta,
un regime transitorio, trascorso il quale si applicherà l'acquis comunitario (l'insieme dei diritti
ed obblighi che vincolano gli Stati dell'Unione europea, recepito dai nuovi Stati membri nei
rispettivi ordinamenti nazionali), nella sua interezza, anche ai nuovi cittadini europei. Si tratta
di una scelta improntata a criteri di gradualità, che consentirà di assicurare il passaggio progressivo
alla piena applicazione del diritto comunitario e le necessarie misure di tutela del mercato
del lavoro degli Stati membri. Progressivamente i tradizionali flussi migratori (vedi flussi
migratori) per motivi di lavoro tra vecchi e nuovi Stati membri diventeranno, a tutti gli effetti,
forme di mobilità intracomunitaria della forza lavoro e saranno disciplinati, esclusivamente, dal
diritto comunitario. A tal fine ogni anno, finché sarà in vigore il regime transitorio, viene riservata
una quota di ingressi nel mercato del lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini
degli otto Stati indicati (con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).




Collaborazione coordinata e continuativa

Rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto che il
collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza essere suo dipendente
(quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è coordinata con quella del
committente ed è continuativa. In mancanza di una specifica definizione di legge, la giurisprudenza
ha definito il contenuto degli elementi necessari per configurare tale rapporto:
la continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, la coordinazione
della prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del committente
e come possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia
professionale del collaboratore e la personalità della prestazione, intesa come prevalenza
dell'apporto personale del collaboratore. Le collaborazioni coordinate e continuative rientrano
nell'area del lavoro cosiddetto parasubordinato.




Comitato Minori Stranieri

Il Comitato minori stranieri - istituito dall'art. 33 del D.Lgs. n.
286/98 - opera al fine di tutelare i diritti dei minori stranieri accolti e di quelli non accompagnati,
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20
novembre 1989). Il Comitato ha competenze distinte. Si occupa, infatti, dei minori non
accompagnati (minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea
che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio
dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) e dei
minori accolti (minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di
età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie). I minori stranieri accolti in Italia ogni
anno sono circa 35.000. Secondo l'attività di censimento svolta dal Comitato, invece, il fenomeno
dei minori non accompagnati segnalati da parte delle autorità competenti ha riguardato,
dal luglio 2000, la presenza irregolare nel nostro Paese di circa 20.000 minori stranieri.
Congedo di maternità La lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro nel periodo
dei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data
effettiva del parto. La lavoratrice può astenersi dal lavoro fino a un mese prima della data
presunta del parto e a quattro mesi dopo, purché lo specialista ginecologo del Servizio
sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico responsabile della sicurezza nei
luoghi di lavoro (nei casi in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli
sanitari, come un'azienda industriale), attestino che tale situazione non arrechi pregiudizio
alla salute della lavoratrice e del nascituro (legge 53/2000). Durante questo periodo, alla
futura mamma spetta l'indennità per astensione obbligatoria.




Congedo parentale

La legge prevede alcuni casi in cui i genitori possono astenersi dal lavoro:
nei primi otto anni di vita di ciascun figlio, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore ai sei mesi per ciascun genitore, ed entro il limite complessivo di dieci mesi
(in tale periodo viene erogata un'indennità); per assistere minori in situazione di handicap
(anche in tal caso spetta un'indennità); durante la malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni (in questo caso non è prevista l'indennità).




Consigliera nazionale di parità - Rete delle Consigliere

La Consigliera di parità, nominata
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità,
promuove e controlla l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità
e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. La figura della Consigliera
è istituita a livello nazionale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
regionale e provinciale, rispettivamente presso le Regioni e le Province. Nell'esercizio delle
proprie funzioni, la Consigliera di parità è un pubblico ufficiale ed ha l'obbligo di segnalare
all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. L'insieme delle Consigliere,
nazionali, regionali e provinciali, effettive e supplenti, costituisce la Rete nazionale delle
Consigliere e dei Consiglieri di Parità, istituita al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere
e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo
scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Consigliera nazionale partecipa
all'attività del Comitato Nazionale di parità e coordina la Rete nazionale. Nei casi di presunta
discriminazione basata sul sesso sul luogo di lavoro (sia pubblico che privato) i soggetti
direttamente interessati, le organizzazioni sindacali, le associazioni, gli organismi (a
vario titolo interessati) possono inoltrare una denuncia alla Consigliera Nazionale (nei casi
di rilevanza nazionale) o alla Consigliera regionale e provinciale territorialmente competente.
Inoltre possono essere segnalate le eventuali discriminazioni indirette contenute in
accordi aziendali, in procedure concorsuali, in prassi e comportamenti adottati sui luoghi
di lavoro che penalizzano in modo proporzionalmente maggiore gruppi di lavoratrici o
di lavoratori.




Contratti di solidarietà

Con il contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di
crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti
e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito.
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Contratto collettivo nazionale Contratto stipulato a seguito dell'accordo delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle varie categorie per stabilire
il trattamento economico minimo e le condizioni di lavoro cui devono conformarsi i
contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.




Contratto di formazione e lavoro

Si tratta di un contratto con finalità formativa: il datore
di lavoro si impegna a fornire a giovani assunti, di età compresa tra 16 e 32 anni (ancora
da compiere) un'adeguata preparazione professionale, avendone in cambio sgravi sugli
oneri contributivi. La durata massima del rapporto è di 24 mesi e non è rinnovabile. A
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di formazione e lavoro
può essere stipulato solo dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia ai contratti di formazione
e lavoro autorizzati prima del 23 ottobre 2003 e stipulati tra il 24 ottobre 2003 e il
31 ottobre 2004, si applica la precedente disciplina.




Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato
del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo.
Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che
deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the
job. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore
privato.




Contratto di lavoro a tempo determinato

Contratto che prevede una scadenza del rapporto
di lavoro. L'apposizione di un termine deve essere giustificata da ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il termine non è giustificato da queste
ragioni la sua apposizione diventa priva di qualsiasi effetto (D.Lgs. n. 368/2001).




Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Si tratta di un contratto che costituisce un rapporto
di lavoro subordinato senza la previsione di una scadenza finale. Il rapporto si
estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni
del lavoratore o per il licenziamento da parte del datore di lavoro.




Contratto di somministrazione

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto
(utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore),
per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente
del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi: un
contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura
commerciale; un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato o a tempo indeterminato.
La somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di
impresa, ed è diretta, da un lato, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente strumento
per procurarsi forza lavoro e, dall'altro, ad offrire particolari garanzie ai lavoratori somministrati.




Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono finalizzate al perseguimento degli interessi
generali della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini
(legge n. 381/1991). Le Cooperative sono di tipo A), se gestiscono servizi socio-sanitari ed
educativi, e di tipo B) quando prevedono l'inserimento lavorativo di soggetti socialmente
svantaggiati.




Curriculum Vitae Europeo

Il Curriculum Vitae Europeo costituisce un modello comune di
riferimento per la compilazione del curriculum vitae ed ha l'obiettivo di consentire a tutti
i cittadini europei di riconoscere e valorizzare le proprie competenze, per proporsi o riproporsi
sul mercato del lavoro e della formazione con un curriculum spendibile in tutto il territorio
dell'Unione. Il Curriculum Vitae Europeo fornisce informazioni su competenze linguistiche,
esperienze lavorative, qualifiche e titoli di istruzione e formazione, abilità e
competenze acquisite anche al di fuori dei percorsi formali di formazione.




Decreto flussi

Il Ministero predispone ogni anno uno o più decreti sui flussi migratori (i così
detti decreti flussi), che vengono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, per stabilire le quote massime di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato e autonomo. La Direzione dell'Immigrazione
del Ministero predispone i decreti flussi tenendo soprattutto conto delle esigenze
del mercato del lavoro italiano, ma anche dei ricongiungimenti familiari, di eventuali
misure di protezione temporanea e dei criteri generali individuati nel documento di programmazione
triennale relativo alla politica dell'immigrazione, approvato dal Governo. I
decreti flussi possono riservare quote d'ingresso a cittadini di paesi extracomunitari coi
quali l'Italia ha concluso, o sta per concludere, accordi bilaterali in materia di lavoro. Inoltre,
dal 2004, il Ministero predispone anche decreti flussi per i cittadini neocomunitari.
Anche per loro, infatti, si applica ancora la politica delle quote massime d'ingresso, con i
relativi decreti annuali che ne fissano l'entità, nel rispetto delle misure previste durante il
regime transitorio.




Diritto-dovere all'istruzione

Il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione, previsto
dalla L. 53/03, prevede il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni
o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo
anno di età. Al termine del primo ciclo di istruzione i giovani possono decidere se iscriversi
al sistema dei licei o al sistema d'istruzione e formazione professionale (di competenza
regionale); dal compimento dei 15 anni i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.




Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (Legge n. 285/97)

La L. n. 285/97 promuove
la realizzazione di interventi di sostegno al mondo dell'infanzia, attraverso la collaborazione
di Regioni, enti locali e terzo settore, nella piena affermazione del principio di sussidiarietà.
La legge ha istituito il Fondo nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza, destinato a
sostenere progetti rivolti al benessere del fanciullo come soggetto a sé, non restringendo il campo
d'azione solamente agli interventi mirati a fronteggiare particolari situazioni di disagio
(come, ad esempio, le azioni per il sostegno economico alle famiglie con minori con
handicap o quelle rivolte al contrasto della povertà e della violenza), ma estendendolo a 360
gradi. Oltre che alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli interventi
sono perciò rivolti anche alla tutela della qualità della vita, alla realizzazione di servizi ricreativi
ed educativi per il tempo libero, alla realizzazione individuale e alla socializzazione.




Donne e mercato del lavoro

Una delle priorità che il nostro Paese si è impegnato a perseguire
nell'ambito della Strategia Europea per l'Occupazione è il deciso incremento dell'occupazione
femminile. Dalle ricerche condotte è emerso che, per poter raggiungere risultati
significativi è necessario, da un lato, modificare i modelli organizzativi del mercato del
lavoro (flessibilità, politiche di conciliazione, servizi, ecc.) e dall'altro attivare un processo
promozionale a livello culturale e sociale. Le azioni messe in atto dal Ministero si muovono
in quest'ottica di promozione e supporto, attraverso diverse modalità e funzioni. Con il
D. Lgs. 276/2003 (riforma del mercato del lavoro) è stata largamente promossa l'utilizzazione
delle nuove forme contrattuali e del part-time in modo particolare. Un risultato già
registrato è la crescita dell'occupazione femminile a tempo parziale. E' inoltre cresciuta la
sensibilità delle imprese alle politiche di conciliazione, riscontrabile nel consistente aumento
dei progetti presentati e finanziati per le azioni di flessibilità organizzativa previste dall'art.
9 della legge n. 53/2000. Tale norma prevede il finanziamento di progetti aziendali
che, in applicazione di accordi contrattuali, sperimentino nuove forme di flessibilità dell'orario
e dell'organizzazione del lavoro, per una corretta impostazione o revisione in chiave
conciliativa e con modalità innovative di prestazioni lavorative (job-sharing, telelavoro,
part-time ecc.). Con l'articolo 9 il Ministero - Direzione Generale Mercato del Lavoro -
finanzia, con tre scadenze annuali (febbraio, giugno, ottobre) e per un totale di 20 milioni
di euro annui, tre tipologie di azione: progetti articolati per consentire al lavoratore
padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario; programmi
di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
(maternità, paternità o parentale); progetti che consentano la sostituzione del titolare
d'impresa o del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o
dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.




Ente Non Profit

Si è in presenza di un ente non profit (e quindi senza scopo di lucro) qualora
ricorrano, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto (associazione, fondazione,
comitato ecc.), il perseguimento di uno scopo ideale e il divieto di distribuzione di utili.




Equal

Equal è l'Iniziativa comunitaria, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo
2000 - 2006 che, nel quadro della Strategia Europea per l'Occupazione, mira a contrastare
la discriminazione e la disuguaglianza nel mercato del lavoro, proponendosi come
laboratorio di innovazione di approcci e politiche per sperimentazioni su base transnazionale.
Per l'Italia, l'Autorità di gestione responsabile dell'iniziativa è il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
- Divisione IV. Alcune attività di gestione sono delegate alle Regioni e Province
Autonome. Gli ambiti d'intervento a livello nazionale sono esplicitati in due diversi Documenti Unici di
Programmazione (DOCUP I fase e II fase), che descrivono i compiti delle
Amministrazioni coinvolte nella gestione di Equal. La prima Fase, riferita al periodo 2001-
2003, si concluderà operativamente alla fine del 2005; mentre la seconda Fase, relativa al
periodo 2004-2006, è stata avviata ad aprile 2004 e si concluderà, operativamente, alla fine
del 2008. Le risorse complessive ammontano a circa 800.000.000 di euro, ripartiti in parti
quasi uguali tra le due Fasi di attuazione. L'iniziativa finanzia Partenariati di Sviluppo (PS -
più soggetti firmano un accordo di cooperazione per lo sviluppo congiunto di progetto)
geografici - la cui gestione è di competenza delle Regioni/Province Autonome - e settoriali
- di diretta gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ogni Partenariato
deve sottoscrivere un Accordo di Cooperazione Trasnazionale (ACT) con almeno un Partenariato
operante in un altro Paese dell'Unione europea. Nella II Fase di Equal partecipano
a pieno titolo i Paesi di nuova adesione. Le attività realizzate dai PS si svolgono in un arco
temporale che va dai 2 ai 3 anni e si articolano in 3 Azioni: Azione 1 - Instaurazione di Partnership
di Sviluppo e di una cooperazione transnazionale; Azione 2 - Realizzazione di programmi
di lavoro delle Partnership di Sviluppo; Azione 3 - Messa in rete tematica, diffusione
di buone prassi e impatto sulla politica nazionale. Per sostenere le attività dei partenariati
vengono promosse dal Ministero e dalle Regioni/Province Autonome azioni di assistenza
tecnica. Dato il carattere sperimentale delle iniziative sviluppate in ambito Equal,
particolare attenzione viene riposta nelle attività di diffusione e trasferimento delle buone
pratiche. Queste sono in parte riconducibili alle azioni di sistema condotte dal Ministero
attraverso le assistenze tecniche, ed in parte attraverso l'Azione 3, condotta direttamente
dai Partenariati.




EURES

EURES (EURopean Employment Services) è un servizio europeo pubblico e gratuito - promosso
dalla Commissione Europea - di selezione del personale e di informazione, orientamento
e consulenza nella ricerca dell'occupazione in Europa. Eures copre il territorio di
tutti gli Stati membri dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera. E'
costituito da una rete umana di personale Eures e da una moderna rete informatica che
consente l'accesso al portale europeo sulla mobilità professionale
http://europa.eu.int/eures.
Il personale Eures ha il compito di informare, consigliare e aiutare
sia i candidati alla mobilità (lavoratori e disoccupati), sia le imprese che intendono
assumere personale a livello internazionale. Il portale sulla mobilità, continuamente
aggiornato sulle offerte di lavoro in Europa, offre inoltre una vasta gamma di informazioni
utili. Per accedere al servizio, in Italia, occorre contattare uno degli sportelli Eures, preferibilmente
quello geograficamente più vicino. L'elenco completo delle postazioni esistenti
in Italia è disponibile sul sito del Ministero.




Europass-Formazione

La Decisione del Consiglio del 21.12.98 (1999/51/CE), relativa alla
promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ha istituito, a partire dal 1
gennaio 2000, Europass-Formazione, un dispositivo comunitario che promuove la mobilità
delle persone in formazione, documenta i percorsi europei realizzati nell'ambito di una
formazione in alternanza e conferisce trasparenza e visibilità ai periodi di formazione all'estero.
Europass-Formazione è un libretto che riporta i dati della persona che effettua il
tirocinio, relativi sia alla sua formazione in corso, sia ai periodi di formazione all'estero67
(organismo d'accoglienza, tutor ecc.), con l'obiettivo di dare trasparenza alle attività realizzate
nell'ambito della mobilità transnazionale. Non è un diploma, ma costituisce un
valore aggiunto alla certificazione della formazione, poiché i tirocini all'estero sono parte
integrante del percorso formativo certificato dall'organismo promotore. I beneficiari di
questo dispositivo sono coloro che seguono un percorso europeo di formazione in alternanza
in uno degli Stati che aderiscono all'iniziativa, senza limiti di età e indipendentemente
dal livello di formazione personale. Possono essere i soggetti di un contratto di
lavoro o di un contratto di apprendistato, allievi, studenti o persone in cerca di occupazione.
Il percorso europeo deve essere conforme ai criteri comuni di qualità che garantiscono
uno standard uniforme nei vari Paesi che aderiscono all'iniziativa.




Nota

Il grosso del materiale è stato selezionato dalla

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
che lo
pubblica in formato

Word
™.

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