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Europa: Brevettabilità del Software

Europa: Brevettabilità del Software




Nella riunione del 17 e 18 maggio scorso, il Consiglio europeo dei
ministri sulle Competitività, a Bruxelles, ha segnato una nuova
svolta sulla questione dei brevetti software. Da una parte gli interessi
delle piccole-medie imprese, del mondo accademico e scientifico, dei
programmatori e degli studenti, che rappresentano la stragrande
maggioranza numerica (91%) delle parti in causa.
Dall'altra, gli interessi della grande
industria, delle agenzie governative e degli avvocati, che rappresentano
la stragrande maggioranza del capitale negli interventi
al pubblico dibattito del 2000. I due gruppi sono nettamente contrapposti.


Com'è noto, la
regolamentazione del software basata sul diritto d'autore (copyright)
è in larga misura complementare a quella basata sui brevetti
(patent). In particolare, il diritto d'autore consente di scrivere
un nuovo software in modo da ottenere effetti simili a quelli di un
software già esistente, ciò che con il brevetto è
invece possibile vietare.

Il 20 febbraio 2002 la Commissione aveva in buona sostanza rifiutato
di introdurre in Europa una legislazione sui
brevetti software simile a quella in vigore negli Stati Uniti e in Giappone,
sulla quale la Federal Trade Commission statunitense
ha già espresso
critiche e riserve. La Commissione
aveva tuttavia adottato alcuni compromessi, rimarcando la necessità di
armonizzare le diverse legislazioni nazionali.


Per quanto attiene alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici, la maggior parte della giurisprudenza nazionale è stata
finora sviluppata dai tribunali di due soli Stati membri: Germania e Regno
Unito. È interessante notare che anche le loro statuizioni divergono
su questioni importanti relative ai requisiti per l'ottenimento di un
brevetto (definizione della brevettabilità). È quindi
assai fondata l'ipotesi che i tribunali di altri Stati membri, in
assenza di ogni norma di armonizzazione, potrebbero assumere posizioni
ampiamente divergenti ove fossero chiamati a deliberare in questa materia.
Pertanto, i titolari di brevetti e in generale ogni utente potenziale di
brevetti non dispongono attualmente di alcuna certezza quanto al
riconoscimento, in caso di controversia, dei brevetti rilasciati in
questo campo.



In una nota diramata dal Ministero per l'innovazione Lucio Stanca
ha fornito un esplicito commento nel merito della questione:


Una direttiva contraria non solo agli interessi tipici italiani e
delle piccole e medie
imprese del settore informatico, ma che, in generale, crediamo che più
si consente il ricorso al brevetto nel software e più si limita il
suo sviluppo.

[...]
Dal Consiglio dei ministri sulle Competitività è uscita
una direttiva che, seppure modificata in parte su iniziativa italiana,
è ancora insufficiente e lascia ampi spazi di incertezza. Per
questo il nostro Paese si è astenuto.



L'approvazione di questa legge potrebbe avere ripercussioni sia su
applicativi e abitudini informatiche che ormai abbiamo acquisito e che
consideriamo "normali" sia su sviluppi immediati che sono già allo
studio di molte società.

Ad esempio, la Apple detiene un brevetto su un "cestino per la carta
virtuale". Data una certa strumentazione legale, la Apple può
vietare l'implementazione dell'idea di "cestino per la carta" in qualsiasi
altra applicazione software, a prescindere dalla soluzione tecnica o dalla
metodologia di programmazione usata.

Oppure potrebbe scegliere di riscuotere dei diritti di licenza dai
programmatori che vogliono usare l'idea del "cestino per la carta" nel
programma che stanno scrivendo. Simili problemi potrebbero nascere
nell'implementazione della telefonia via internet (via tcp-ip), una
nuova tecnologia attualmente in fase di sperimentazione e che vedrebbe
una seria battuta d'arresto a causa della nuova legislazione.

Altri esempi di brevetti sorprendenti sono il
one-click-shopping di Amazon.com,
che risulterebbe brevettabile in Europa secondo la proposta del
Consiglio, e
l'algoritmo per la compressione delle immagini gif, il cui brevetto è
scaduto in Europa il 18 giugno scorso. Quest'ultimo
secondo lo spirito
della direttiva del 2002 non sarebbe brevettabile
dato che lì si legge che


Un algoritmo astratto può essere definito in termini di
logica pura,
in assenza di punti di riferimento fisici. È possibile che un tale
algoritmo abbia un uso pratico in molteplici funzioni diverse in campi
apparentemente senza rapporti tra loro e che sia in grado di ottenere
diversi effetti. Quindi, un algoritmo considerato come un'entità
teorica isolata dal contesto di un ambiente fisico, e di cui è
impossibile, di conseguenza, inferire gli effetti, ha un carattere
intrinsecamente non tecnico e non può quindi essere considerato
un'invenzione brevettabile.


Di conseguenza, un algoritmo astratto in quanto tale non può
essere oggetto di monopolio. Secondo le regole usuali della
brevettabilità, il brevetto concesso per un'invenzione basata
su un determinato algoritmo non può essere esteso ad altre
applicazioni di tale algoritmo.



 




Per discutere di queste tematiche il 24 giungo 2004 presso la Libera Università degli studi "Maria S.S Assunta"(Roma) si terrà un seminario dal titolo:

software: diritto d'autore e brevetto




L'incontro, al quale partecipano economisti, giuristi e qualificati
professionisti del settore, vuole trattare la tematica sopra esposta,
anche alla luce delle ultime normative emesse in sede europea, con
l'obiettivo di contribuire al dibattito in atto sulle protezioni del
software senza compromettere le libertà di ideazione e
imprenditoriale, tra diritto d'autore e brevettazione.

info sul convegno:

www.lidis.it/newsdetail.asp?ID=241

www.dirittodautore.it/convegni.asp?IDConv=91



Link


Siti dell'Unione Europea a Bruxelles e trascrizioni AEL




Indice sulla
brevettabilità del software

(in inglese)


Analisi degli interventi al pubblico dibattito del 2000

(in inglese)


Proposta di direttiva della Commissione del 20 febbraio 2002




Versione approvata dal Parlamento il 24 settembre 2003




Proposta di direttiva del Consiglio del 17 maggio 2004




Minute della seduta del 18 maggio 2004
AEL (parte I - in inglese)



Minute della seduta del 18 maggio 2004
AEL (parte II - in inglese)

Foundation for a Free Information Infrastructure




Introduzione alla posizione di FFII
del 2002 (in inglese).


Ricerca sull'effetto Macro-economico dei brevetti
(non in italiano)

una raccolta di articoli in diverse lingue, scritti sia da giovani
ricercatori sia da affermati luminari, di diversi continenti. Questa pagina
rimanda anche a una selezione di opinioni pro e contro
la brevettabilità del software.




Proposta di direttiva della Commissione del 20 febbraio 2002

commentato (in inglese)



Brevettabilità del one-click-shopping
secondo la direttiva del 2002 (in inglese)




Versione approvata dal Parlamento il 24 settembre 2003
commentato (in inglese)



Risultato della seduta del Consiglio del 18 maggio 2004
(in inglese)


Ministero per l'innovazione e le tecnologie




Commento alla direttiva del 18 maggio 2004




Notizia dell'approvazione del testo emendato il 24 settembre 2003



Federal Trade Commission




Trovare il giusto mezzo tra brevetti e politiche amministrative
(in inglese).

Da questa pagina anche i rimandi per l'executive summary e il testo completo del report.

Associazione Eurolinux





La petizione
del 2000.
Questa viene accreditata dalla summenzionata
Analisi degli interventi al pubblico dibattito del 2000 come
organizzatore di molti interventi.


Gli antefatti dal 1996 al 2000





La saga delle GIF: ultimo atto




Informazione ufficiale sulle GIF e l'algoritmo LZW
(in inglese).

I brevetti in UK, Francia, Germania e Italia scadono il 18 giugno 2004,
dopo dieci anni di proibizionismo.


La notizia riportata da The Inquirer
(in inglese)


Uno degli effetti del brevetto
(in inglese)


Altri link




www.linux.it/GNU/nemici/brevetti.shtml




webnews.html.it/focus/391.htm







punto-informatico.it/p.asp?i=48222



punto-informatico.it/p.asp?i=48265

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